Corso addetto antincendio rischio basso
La formazione partecipata per l’Addetto Antincendio è strutturata in modo da fornire al datore di lavoro il materiale didattico necessario alla formazione dell’Addetto Antincendio in aziende classificate a livello di rischio basso, ai sensi del D.Lgs n.81/2008.L’art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare “preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza".
Prezzo
€ 115,00 + Iva
Il datore di lavoro, in qualità di RSPP, firma l’attestato di avvenuta formazione assicurando, come prescritto dalla normativa, che il lavoratore abbia acquisito capacità di intervento pratico sufficiente ed adeguato in materia di antincendio così come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 seguendo quanto indicato nel D.M. del 10 marzo 1998 art. 7 allegato IX punto 9.5 e dall’All V Accordo Stato – Regioni del 7 Luglio 2016.
Informazioni utili
La Classificazione dei luoghi di lavoro per il rischio incendio
Attività a rischio incendio elevato
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al D.M. 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Attività a rischio incendio medio
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività a rischio incendio basso
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.