TASI: Primo versamento

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il legislatore, con la legge n. 68 del 02.05.2014 (di conversione del DL n. 16 del 06.03.2014), ha riscritto le regole di versamento della TASI, prevedendone il pagamento in due rate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre 2014. Si deve segnalare che il versamento dell’imposta di giugno (visto l’approssimarsi del termine) deve essere effettuato anche qualora il comune in cui è ubicato l’immobile non abbia pubblicato la delibera di fissazione sul sito www.finanze.it (fatta eccezione per le abitazioni principali, il cui versamento in tale ipotesi viene prorogato al 16.12). In tal caso, il contribuente sarà tenuto ad adottare l’aliquota pari al 1 per mille. Si rammenta che il tributo TASI si aggiunge all’importo dovuto a titolo di IMU ed il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l’abitazione principale) e di aree fabbricabili, mentre ne rimangono esclusi i terreni agricoli. Si rammenta, inoltre, che per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo, mentre il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Pubblicata il
17/02/2020
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