Regime contributivo agevolato forfetari domanda rinnovo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, i soli imprenditori individuali – esclusi quindi gli iscritti alla gestione separata o altre casse di previdenza -  che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, consistente, a decorrere dal 2016 (e periodi d’imposta successivi), nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.

La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale. L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS. In particolare, i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa aderendo al regime agevolato, per beneficiare dell'agevolazione contributiva in argomento, devono presentare:

i) l’apposita domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS; ii) con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS. Diversamente, i soggetti già esercenti attività d'impresa hanno l'onere di compilare a pena di decadenza - entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato (vale a dire entro il 28.2.2017 per i soggetti in attività alla data del 31.12.2016) - il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'INPS. Bisogna prestare la massima attenzione al fatto che se la domanda è presentata oltre detto termine (28.2.2017), l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso (2017) e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo (2018); in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno (2018), sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.

Pubblicata il
17/02/2020
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