Cessione Intracomunitaria non imponibile

I requisiti formali affinché possa sussistere una cessione intracomunitaria sono stabiliti, per quanto riguarda l'Italia, dall'Art. 41 comma I del d.l. 331/1993; la norma citata dispone che "Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta (...)". Una cessione assume quindi
i caratteri di scambio intracomunitario, con conseguente assoggettabilità al regime di non imponibilità previsto dall'Art. 41 del d.l. 331/1993, quando:
• riguarda una cessione di beni mobili;
• la cessione è a titolo oneroso;
• i beni sono trasferiti in altro Stato membro;
• l'operazione intercorre tra soggetti passivi di imposta comunitari.

Pubblicata il
17/02/2020
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